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I reati informatici sono quei reati compiuti per mezzo o nei confronti di un sistema informatico. In alcuni casi infatti l’illecito può consistere nel sottrarre o distruggere le informazioni contenute nel computer, altre volte invece è proprio quest’ultimo ad essere lo strumento tramite il quale si commette il reato.

  • Assistito Giovanni*, impiegato pubblico
  • Esito ottenuto Condanna dell’imputato
  • Categoria Reati informatici

Il fatto


Il responsabile di un Ufficio Pubblico, si introduceva nella casella di posta elettronica di Giovanni, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla sua funzione. In particolare, accedendo abusivamente alla posta elettronica del dipendente, commetteva innanzitutto il reato di cui all’art. 615-ter, comma 2, n. 1 c.p. Inoltre, dopo aver preso visione del contenuto di numerosi documenti, provvedeva a scaricarne alcuni, integrando la sua condotta con il reato di cui all’art. 616 c.p. Il dirigente, per accedere alla casella di posta elettronica di Giovanni, si serviva di una password generale che gli consentiva di autenticarsi avvalendosi della sua posizione di amministratore di rete, per poi allontanarlo dall’ufficio ed effettuare le operazione che gli premevano.

La linea difensiva


La linea difensiva ha dimostrato la colpevolezza dell’imputato partendo dal presupposto che l’oggetto tutelato dal reato di cui all’art. 615 – ter c.p. è costituito proprio dal c.d. domicilio informatico, da intendersi come spazio ideale di pertinenza della persona, il quale deve essere salvaguardato al fine di impedire non solo la violazione della riservatezza della vita privata, ma qualsiasi intrusione anche se relativa a profili economico-patrimoniali dei dati. La “casella di posta elettronica” costituisce uno spazio a disposizione della persona, sicchè la sua invasione costituisce lesione della riservatezza. In conclusione, all’esito dell’istruttoria dibattimentale è stata pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, per aver commesso il reato.