INFO
La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa. Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
- Assistito Massimo*, medico
- Esito ottenuto Archiviazione del caso
- Categoria Colpa Medica
Il fatto
Una donna, affetta da aritmia cardiaca, viene ricoverata presso una casa di cura privata per sottoporsi ad Ecocardiogramma Transofageo, una metodica che permette un’accurata valutazione morfologica delle coronarie, dell’aorta e delle cavità cardiache.
A causa di alcune complicanze sorte successivamente all’esame, Massimo, il medico che aveva effettuato lo stesso, dispone il trasferimento della paziente ad altro nosocomio competente ad effettuare un ulteriore intervento. Pochi giorni dopo il trasferimento, la donna è deceduta e Massimo è stato indagato per omicidio colposo.
La linea difensiva
La nostra difesa ha evidenziato al GIP che ai sensi dell’art. 589 c.p. il delitto colposo è rimproverabile solo se c’è prevedibilità ed evitabilità dell’evento: in questo caso l’evento era prevedibile ma non prevenibile. Non è stato provato, infatti, il nesso causale tra la condotta contestata al medico e il decesso della paziente. Lo stesso medico, infatti, non solo aveva informato la signora dei rischi connessi all’esecuzione dell’intervento ed alle eventuali complicanze dello stesso, ma aveva anche disposto tempestivamente il trasferimento della paziente al nosocomio competente per il trattamento della complicanza sorta in seguito all’intervento. La morte della signora, quindi, come confermato anche dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, non poteva attribuirsi alla condotta colposa del medico per insussistenza del nesso causale. Il GIP, accogliendo la nostra linea difensiva, ha archiviato il caso non avendo riscontrato alcun profilo di responsabilità penale nella condotta di Massimo.