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Nella nozione di guida in stato di ebbrezza si fa rientrare quella “condizione fisico-psichica transitoria dovuta all’ingestione di bevande alcoliche, inducente nell’individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivi”, tale da annebbiare le facoltà mentali, con conseguenze sulla prontezza dei riflessi.

  • Assistito Gennaro*, XX anni
  • Esito ottenuto Nullità degli accertamenti per omesso avvertimento al difensore
  • Categoria Stato di ebbrezza

Il fatto


Gennaro, alla guida della sua autovettura, provocava accidentalmente nella notte un incidente stradale con feriti. Gli organi di Polizia giudiziaria, dopo essersi recati presso la struttura ospedaliera nella quale erano ricoverati i protagonisti dell’incidente, procedevano ad effettuare esami alcolemici e tossicologici ed in esecuzione dell’art. 186 C.d.s. disponevano gli accertamenti urgenti di cui all’art. 354 c.p.p. omettendo però di informare Gennaro circa la possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’espletamento delle analisi. A seguito del test per l’accertamento del tasso alcolemico, Gennaro risultava essere in stato di ebbrezza alcolica con un valore superiore al minimo consentito dalla legge. Nei suoi confronti veniva dunque esercitata l’azione penale.

 

La linea difensiva


La difesa ha rilevato la nullità dell’accertamento del tasso alcolemico e degli stessi risultati poiché in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., che disciplina il diritto all’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva. Infatti laddove la polizia giudiziaria ritenga di desumere dalle circostanze del fatto un possibile stato di alterazione del conducente deve necessariamente procedere alla comunicazione dell’avvertimento, pena la nullità dell’accertamento, che potrà essere dedotto fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. La difesa ha formulato richiesta di archiviazione del procedimento penale per nullità degli accertamenti effettuati, che inficia l’unica prova dello stato di ebbrezza.