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La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa. Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.

  • Assistito Giuliana*, XX anni
  • Esito ottenuto Condanna dell’imputata
  • Categoria Colpa Medica

Il fatto


Giuliana, al nono mese di gravidanza non giunta ancora a termine, a seguito dei forti dolori avvertiti all’addome si reca per accertamenti presso la Casa di cura privata più vicina. L’ostetrica di turno, dopo aver eseguito un tracciato cardio-tocografico nei confronti della paziente, registra una forte irregolarità fetale. A seguito dell’allarmante situazione evidenziata dal tracciato, l’ostetrica si accinge ad allertare telefonicamente il medico curante privato della paziente. Il medico interpellato prescrisse di tener sotto osservazione la paziente e di disporre il trasferimento in un ospedale provvisto di terapia intensiva neonatale, laddove, da un successivo tracciato risultasse ancora la sofferenza fetale. Decorso un lungo lasso di tempo, successivamente al ricovero in ospedale, Giuliana estrae il feto già morto. L’ostetrica viene così imputata per il delitto di interruzione colposa di gravidanza.

La linea difensiva


È stata dimostrata la colpevolezza dell’imputata per non aver chiesto l’intervento del medico di guardia in servizio presso la clinica già dal primo allarmante tracciato cardio-tocografico.
L’ostetrica si è limitata ad interpellare solo il sanitario che assisteva privatamente la paziente nonostante l’affidamento della donna alle cure e all’assistenza della clinica ove si era ricoverata.
Infatti, nella fattispecie relativa all’omicidio colposo del nascituro, l’operatore sanitario, che abbia sotto il proprio controllo una partoriente, deve sollecitare tempestivamente l’intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale.
Pertanto, nonostante il difetto di una prova certa in ordine al rapporto di causalità tra l’omissione e l’evento interruttivo della gravidanza, integra il delitto colposo di interruzione della gravidanza la condotta dell’ostetrica che, incaricata di eseguire un tracciato cardio-tocografico all’esito del quale si evidenzi un’anomalia cardiaca del feto, ometta di informare tempestivamente il medico di turno, sempre che la violazione della regola cautelare, consistente nella richiesta di intervento immediato del sanitario, abbia cagionato o contribuito significativamente a cagionare l’evento morte. In conclusione, all’esito dell’istruttoria dibattimentale è stata pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell’imputata, per aver commesso il reato di cui all’art.593 bis c.p.