
INFO
La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa. Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
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Assistito
Carlo*, medico, XX anni
 Filippo*, medico chirurgo, XX anni - Esito ottenuto Assoluzione degli imputati
- Categoria Colpa Medica
Il fatto
Carlo e Filippo, sanitari di una Casa di Cura, vengono accusati del decesso di un paziente operato di resezione della prostata, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, avendo prescritto una terapia farmacologica non corretta.
L’accusa evidenziava che entrambi i medici non avevano somministrato, al momento delle dimissioni, la terapia con calciparina, instaurata all’atto dell’intervento. L’interruzione prematura del farmaco avrebbe, secondo l’accusa, potuto accelerare il fenomeno trombotico, in quanto, per quest’intervento, il rischio di trombo-embolia era da ritenersi di routine.
La linea difensiva
Obiettivo primario è stato quello di dimostrare l’insussistenza del nesso causale tra la condotta colposa contestata e l’evento mortale.
La difesa ha evidenziato, facendo riferimento al riscontro autoptico ed alle conclusioni dei periti di parte, che la tromboembolia, interessante entrambi i rami polmonari, era riconducibile ai vasi venosi degli arti inferiori, escludendo quindi che l’intervento potesse porsi come origine o anche concausa nella formazione dei trombi letali, in quanto a seguito dell’operazione, non erano stati riscontrati né un rialzo febbrile, né altri sintomi postoperatori.
Pertanto, la difesa richiamava la sent. n.9457/13 della IV Sez. della Cassazione Penale che afferma: “Nello specifico settore dell’attività medico-chirurgica, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva e ciò non in forza di un mero coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, ma secondo un “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”.
Pertanto, non potendo essere dimostrato, nel caso di specie, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento morte, gli stessi venivano assolti con formula piena dall’accusa di delitto di lesioni colpose gravissime ex art. 590 c.p.