
INFO
La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa. Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
- Assistito Alessandro*, medico ginecologo, XX anni
- Esito ottenuto Assoluzione
- Categoria Colpa Medica
Il fatto
Una donna, ricoveratasi in clinica per dare alla luce il figlio, viene condotta in sala parto dall’equipe dei sanitari. Riscontrata l’impossibilità di procedere ad un parto cesareo, Alessandro, per agevolare la fuoriuscita del bimbo – dopo aver tentato la “manovra di Kristeller”, reputa necessario applicare forcipe e ventosa senza però riuscire a portare a compimento il parto dopo due applicazioni di ventosa. A causa di una serie di fratture riportate in seguito al parto, il neonato muore poco dopo la nascita ed il ginecologo viene indicato dai consulenti tecnici della Procura come il principale responsabile della morte del neonato e viene rinviato a giudizio per omicidio colposo.
La linea difensiva
La prospettazione difensiva, condivisa dai periti del Tribunale, ha provato la mancanza del nesso casuale tra le fratture letali riportate dal piccolo e la condotta contestata dall’accusa. Il giudice ha quindi pronunciato sentenza di assoluzione dell’imputato.