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Responsabilità del sanitario per incompletezza della cartella clinica

INFO

La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa. Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
  • Assistito Roberta*, XX anni
  • Esito ottenuto Condanna dell’imputato
  • Categoria Colpa Medica

Il fatto


Roberta, resta paralizzata ad un arto inferiore a seguito di un intervento chirurgico e sporge immediata denuncia contro il medico ortopedico che ha eseguito l’operazione. Nella stessa si rileva che la paralisi poteva essere ricondotta ad una neuropatia, determinata dall’erroneo posizionamento della paziente sul tavolo operatorio, in considerazione del suo stato di obesità. Il medico, al quale veniva contestata l’incompletezza della cartella clinica, veniva successivamente rinviato a giudizio per il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p.

La linea difensiva


Nonostante l’imputato abbia dimostrato che le manovre effettuate sul tavolo operatorio non fossero riscontrabili dalla cartella clinica, la difesa di Roberta è riuscita a dimostrare il nesso casuale tra la paralisi dell’arto inferiore e la condotta contestata dall’accusa, in quanto “l’incompletezza della cartella clinica è presunzione di colpevolezza del medico”.
Nel caso di specie, trattandosi di prestazione medico-chirurgica «routinaria», spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
In conclusione, all’esito dell’istruttoria dibattimentale è stata pronunciata sentenza di condanna del medico.